Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 133 — Procedimento a carico di impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari

Il capo del personale, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione piu' grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso il Ministero, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un magistrato istruttore, scegliendolo fra quelli addetti al Ministero. Qualora la natura dell'indagine lo richieda, il capo del personale puo' disporre che il magistrato istruttore sia assistito da un funzionario di cancelleria in servizio al Ministero di grazia e giustizia con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato. Le indagini di cui ai precedenti commi non possono essere affidate a magistrati e a funzionari addetti al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art133 · fonte su Normattiva