Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 134 — Procedimento a carico di impiegati addetti ad uffici giudiziari

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione disciplinare piu' grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso la rispettiva Corte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono prevenute le giustificazioni. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, procede agli accertamenti necessari. Per le indagini di cui all'art. 129 e per quelle di cui al precedente comma il procuratore generale puo' richiedere un procuratore della Repubblica. Qualora la natura delle indagini lo richieda, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono farsi assistere da un funzionario di segreteria con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art134 · fonte su Normattiva