Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 151 — Trattamento di quiescenza
Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
