L'impiegata che abbia contratto matrimonio anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, puo' presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini del compimento dell'anzianita' minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, e' concesso alla predetta impiegata un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art152 · fonte su Normattiva