Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 165 — Norme di rinvio
Sono applicabili le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, e le altre disposizioni vigenti in materia che, comunque, non contrastino con il presente ordinamento.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
