Art. 99
[1](art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'art. 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresi', le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva