Istituzione di nuove universita'
Art. 58 — Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Testo vigente dal 23 agosto 1982
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Testo vigente dal 23 agosto 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art58 · fonte su Normattiva