Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 175 — Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14 e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 maggio 1965, n. 430

4

La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall'art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967."

Testo vigente dal 15 maggio 1965

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