Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 31 — Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio
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Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio e' indetto raggiungano la prescritta anzianita' di servizio.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 11 agosto 1967
