Art. 35 — Decorrenza delle promozioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1960 al 11 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
Le promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame. Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 11 agosto 1967
