Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 44 — Promozione a cancelliere capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale
Articolo abrogato dalla l. 16 luglio 1962, n. 922.
Abrogato dal 27 luglio 1962
