Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 44 — Promozione a cancelliere capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale
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La promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale si consegue mediante:
- 1)concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di Procura che abbiano compiuto almeno un anno di anzianita' nella qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
- 2)scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianita' nella nella qualifica. Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare i funzionari che non abbiano nella carriera direttiva prestato effettivo servizio per almeno due anni presso uffici giudiziari. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo lo espletamento del concorso.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962
