Art. 47 — Promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962. Leggi il testo vigente →
La promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962
