Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 47 — Promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione

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La promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962

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