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La Commissione centrale di scrutinio e' nominata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:

  • a)da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
  • b)dall'avvocato generale titolare presso la Corte suprema di cassazione;
  • c)dal direttore generale del personale;
  • d)da un magistrato di Cassazione con sede di servizio in Roma;
  • e)dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni dei titolari, con sede di servizio in Roma. Il capo del personale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci. Il cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, in caso, di assenza o impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale. Esercitano le funzioni di segretario due o piu' magistrati di tribunale addetti all'ufficio personale del Ministero. I componenti di cui alle lettere a) e d) durano in carica due anni. Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal, caso ogni Sottocommissione espletera' le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche. Quando si deve procedere allo scrutinio per il conferimento delle promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte, la Commissione e' costituita dai componenti di cui alle precedenti lettera a), b), e d) e dal magistrato di cassazione componente supplente. Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 15 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art60 · fonte del testo