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((La Commissione centrale di scrutinio e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:

  • a)da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
  • b)da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;
  • c)dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;
  • d)dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;
  • e)da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello. Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci. Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero. I componenti di cui alle lettere a), b), d) ed e), durano in carica due anni. Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche. Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5)).

Testo in vigore dal 15 maggio 1965 al 15 maggio 1969

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 15 maggio 1965. 137 parole tolte, 145 parole aggiunte in 5 capoversi.

La Commissione centrale di scrutinio e' nominatatolto: , con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:

b) tolto: dall'avvocato generale titolare aggiunto: da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale tolto: del personale aggiunto: dell'organizzazione giudiziaria;

d) tolto: da un magistrato di Cassazione con sede di servizio in Roma aggiunto: dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;

e) tolto: dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione aggiunto: da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti tolto: dei componenti di cui alle precedenti lettere aggiunto: del componente di cui alla precedente lettera a), tolto: b) e d) scegliendoli aggiunto: scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni tolto: dei titolari, con sede di servizio in Roma. Il capo del personale aggiunto: del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello. Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o aggiunto: di impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio tolto: del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci. tolto: Il cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, in caso, di assenza o impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale. Esercitano le funzioni di segretarioaggiunto: , due o piu' tolto: magistrati di tribunale addetti all'ufficio personale del aggiunto: funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero. I componenti di cui alle lettere a) tolto: e d)aggiunto: , b), d) ed e), durano in carica due anni. Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento … membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In taltolto: , caso ogni Sottocommissione tolto: espletera' le operazioni di scrutinio aggiunto: espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifichetolto: . Quando si deve procedere allo scrutinio per il conferimento delle promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte, la Commissione e' costituita dai componenti di cui alle precedenti lettera a), b), e d) e dal magistrato di cassazione componente supplente. Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art60 · fonte del testo