L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 77 e 78 e' diffidato dal Ministro o dal capo del personale a cessare dalla situazione d'incompatibilita'. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilita', non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dallo impiego. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art79 · fonte su Normattiva