Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 78 — Limiti dell'incompatibilità
I funzionari della carriera direttiva o di concetto e i dattilografi non possono assumere le funzioni di perito, di consulente tecnico o di arbitro senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
