Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 80 — Denuncia dei casi di incompatibilità
Il capo dell'ufficio deve denunciare al Ministro i casi di incompatibilita' dei quali venga comunque a conoscenza. Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria nei riguardi del capo dell'ufficio giudiziario, per il personale dipendente.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
