Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. Il capo dell'ufficio giudiziario e' tenuto a riferire al Ministro, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente. Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria verso il capo dell'ufficio giudiziario per il cumulo di impieghi riguardante il personale dipendente. L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art81 · fonte su Normattiva