Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 113
Il militare di truppa del Corpo in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
- a)in tempo di pace: rispondere ad richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
- b)in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello, per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata, massima dei richiami.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
