Il militare di truppa del Corpo in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

  • a)in tempo di pace: rispondere ad richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
  • b)in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello, per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata, massima dei richiami.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art113 · fonte su Normattiva