L'aspettativa per infermita' e' disposta di ufficio o a domanda, quando si e' accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa, per infermita' ha termine con il cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. Il Ministro puo', in ogni momento, disporre gli opportuni accertamenti sanitari di controllo. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita', che e' motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio; permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricovero in Istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita. Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, competenti in materia di pensioni civili e militari, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art90 · fonte del testo