Art. 93 — Dispensa dal servizio per infermità
Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 90 e 92, l'impiegato che risulti non idoneo, per infermita', a riassumere servizio, e dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 155 e 156.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
