Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 90 e 92, l'impiegato che risulti non idoneo, per infermita', a riassumere servizio, e dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 155 e 156.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art93 · fonte su Normattiva