L'impiegato e' collocato in disponibilita' per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra Amministrazione statale. Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilita', il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati. Se il collocamento in disponibilita' e' deliberato nei confronti di impiegato che si trovi in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilita'.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art94 · fonte su Normattiva