Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 95 — Trattamento economico
L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio. Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
