capo I — RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI
- Art. 63 — Rapporto informativo e giurico complessivo
- Art. 64 — Rapporto informativo per i funzionari direttivi
- Art. 65 — Rapporto informativo per i funzionari di concetto
- Art. 66 — Rapporto informativo per il personale di dattilografia
- Art. 67 — Organi competenti alla compilazione e del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo
- Art. 68 — Impossibilità di compilazione del rapporto informativo