Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 64 — Rapporto informativo per i funzionari direttivi

Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. Nel rapporto stesso si deve, altresi', tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive - purche' le manchevolezze e irregolarita' rilevate siano state contestate all'interessato - dell'eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' del funzionario.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art64 · fonte su Normattiva