Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 66 — Rapporto informativo per il personale di dattilografia
Per il dattilografo il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' professionali mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
