Art. 23 — Carri armati
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I carri armati sono cosi' organizzati:
tolto: a) un centro di formazione, costituito da un comando, un deposito, gruppi di istruzione;
tolto: b) unita' di carri armati.
tolto: Il numero e la specie di unita' di carri armati e l'organico degli ufficiali per il centro di formazione e per dette unita', saranno stabiliti dal Ministro della guerra.
tolto: Gli ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nella tabella organica dell'arma o corpo rispettivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art23 · fonte del testo