Art. 15 — Arma di fanteria
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1933 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'arma di fanteria comprende:
tolto: a) un comando di brigata granatieri;
tolto: b) 3 reggimenti granatieri;
tolto: c) 29 comandi di brigata di fanteria di linea;
tolto: d) 87 reggimenti di fanteria di linea;
tolto: e) 12 reggimenti bersaglieri;
tolto: f) 4 Comandi di brigata alpini;
tolto: g) 9 reggimenti alpini.
tolto: Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.
tolto: Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art15 · fonte del testo