Ordinamento del Regio esercito
Art. 23 — Carri armati
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[1]I carri armati sono cosi' organizzati:
- a)un centro di formazione, costituito da un comando, un deposito, gruppi di istruzione;
- b)unita' di carri armati.
[2]Il numero e la specie di unita' di carri armati e l'organico degli ufficiali per il centro di formazione e per dette unita', saranno stabiliti dal Ministro della guerra.
[3]Gli ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nella tabella organica dell'arma o corpo rispettivi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
