Art. 28 — Corpo di commissariato militare
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1927 al 16 dicembre 2009. 49 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il corpo di commissariato militare comprende:
tolto: a) ufficiali commissari;
tolto: b) ufficiali di sussistenza;
tolto: c) 12 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
tolto: d) 13 compagnie di sussistenza;
tolto: e) stabilimenti di commissariato.
tolto: Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art28 · fonte del testo