Art. 28 — Corpo di commissariato militare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il corpo di commissariato militare comprende:
- a)ufficiali commissari;
- b)ufficiali di sussistenza;
- c)((12)) direzioni di commissariato con sezioni staccate;
- d)((13)) compagnie di sussistenza;
- e)stabilimenti di commissariato.
[2]Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 16 dicembre 2009
