Ordinamento del Regio esercito

Art. 28 — Corpo di commissariato militare

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[1]Il corpo di commissariato militare comprende:

  • a)ufficiali commissari;
  • b)ufficiali di sussistenza;
  • c)11 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
  • d)11 compagnie di sussistenza;
  • e)stabilimenti di commissariato.

[2]Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art28 · fonte del testo