Ordinamento del Regio esercito
Art. 28 — Corpo di commissariato militare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Il corpo di commissariato militare comprende:
- a)ufficiali commissari;
- b)ufficiali di sussistenza;
- c)11 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
- d)11 compagnie di sussistenza;
- e)stabilimenti di commissariato.
[2]Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927
