Ordinamento del Regio esercito

Art. 37 — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari

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[1]L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministraizone di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

[2]All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali d'amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art37 · fonte del testo