Ordinamento del Regio esercito
Art. 37 — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari
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[1]L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministraizone di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.
[2]All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali d'amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
