Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 220 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli puo' essere senz'altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioe', siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.
tolto: Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.
tolto: Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.
tolto: Quando pero' da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.
tolto: Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego e' revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il, periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.
tolto: L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art37 · fonte del testo