Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:
tolto: 1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;
tolto: 2°) ufficiali dell'arma di fanteria;
tolto: 3°) ufficiali dell'arma di cavalleria;
tolto: 4°) ufficiali dell'arma di artiglieria,...;
tolto: ...;
tolto: 6°) ufficiali dell'arma del genio;
tolto: 7°) ufficiali del corpo sanitario;
tolto: 8°) ufficiali del corpo commissariato;
tolto: 9°) ufficiali di sussistenza;
tolto: 10°) ufficiali di amministrazione;
tolto: 11°) ufficiali del corpo veterinario;
tolto: 12°) ufficiali farmacisti.
tolto: Gli ufficiali generali sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:
tolto: dei generali dei Reali carabinieri;
tolto: ...;
tolto: dei generali medici;
tolto: dei generali commissari, i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.
tolto: Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'arma di provenienza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art37 · fonte del testo