Ordinamento del Regio esercito
Art. 38 — Depositi allevamento quadrupedi
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[1]I depositi allevamento quadrupedi sono costituiti di una direzione militare e di personale inferiore civile.
[2]Ai detti depositi sono addetti squadroni di rimonta.
[3]Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 9 maggio 1933
