Ordinamento del Regio esercito

Art. 38 — Depositi allevamento quadrupedi

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[1]I depositi allevamento quadrupedi sono costituiti di una direzione militare e di personale inferiore civile.

[2]Ai detti depositi sono addetti squadroni di rimonta.

[3]Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 9 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art38 · fonte del testo