Art. 38 — Depositi allevamento quadrupedi
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[1]((Centri rifornimento quadrupedi.
[2]Il personale dei Centri rifornimento quadrupedi e' costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.
[3]I centri comprendono anche squadroni di rimonta.
[4]Il numero dei Centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale)).
Testo in vigore dal 9 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
