Ordinamento del Regio esercito

Art. 44 — Disposizioni relative agli ufficiali

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  • a)Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e cosi' suddivisi:

[2]Generali d'armata................. 6

[3]Generali d'armata o di corpo d'armata....... 1

[4]Generali di corpo d'armata............17

[5]Generali di divisione...............43

[6]Generale di divisione comandante in 2ª....

[7]dell'arma dei carabinieri Reali......... 1

[8]Tenente generale d'artiglieria.......... 1

[9]Tenente generale medico.............. 1

[10]Tenente generale commissario........... 1

[11]Generali di brigata:

[12]di fanteria............... 55 di cavalleria.............. 5 di artiglieria............. 30 del genio................ 10 delle varie armi (1).......... 5

[13]--- 105 ---

[14]Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali................ 5

[15]Maggiori generali d'artiglieria.......... 3

[16]Maggiori generali medici............. 3

[17]Maggiori generali commissari........... 2

[18]Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra e il Sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonche' quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

[19]Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre e' completo l'organico degli ufficiali generali, potra' rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si fara' nel grado e nella carica che gli possono competere.

[20]I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o piu' cariche o Comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.

[21]---------------

[22](1) La ripartizione di detti 5 generali fra le varie armi e' stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art44 · fonte del testo