Art. 44 — Disposizioni relative agli ufficiali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1927 al 12 agosto 1929. Leggi il testo vigente →
- a)Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e cosi' suddivisi:
[2]Generali d'armata................. 6
[3]Generali d'armata o di corpo d'armata....... 1
[4]Generali di corpo d'armata............17
[5]Generali di divisione...............43
[6]Generale di divisione comandante in 2ª....
[7]dell'arma dei carabinieri Reali......... 1
[8]Tenente generale d'artiglieria.......... 1
[9]Tenente generale medico.............. 1
[10]Tenente generale commissario........... 1
[11]Generali di brigata:
[12]di fanteria............... 55 di cavalleria.............. 5 di artiglieria............. 30 del genio................ 10 delle varie armi (1).......... 5
[13]--- 105 ---
[14]Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali................ 5
[15]Maggiori generali d'artiglieria.......... 3
[16]Maggiori generali medici............. 3
[17]Maggiori generali commissari........... 2
[18]Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra e il Sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonche' quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.
[19]Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre e' completo l'organico degli ufficiali generali, potra' rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si fara' nel grado e nella carica che gli possono competere.
[20]I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o piu' cariche o Comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 20 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".
Il Regio D.L. 5 agosto 1927, n. 1539, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1375, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "fermo restando a 30 il numero dei generali di brigata di artiglieria previsto dall'art. 44".
Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 12 agosto 1929
