Art. 44 — Disposizioni relative agli ufficiali
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- a)Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e cosi' suddivisi:
- a)Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e cosi' suddivisi:
[2]Generali d'armata................. 6
[3]Generali d'armata o di corpo d'armata....... 1
[4]Generali di corpo d'armata............17
[5]Generali di divisione...............43
[6]Generale di divisione comandante in 2ª....
[7]dell'arma dei carabinieri Reali......... 1
[8]Tenente generale d'artiglieria.......... 1
[9]Tenente generale medico.............. 1
[10]Tenente generale commissario........... 1
[11]Generali di brigata:
[12]di fanteria............... 55 di cavalleria.............. 5 di artiglieria............. 30 del genio................ 10 delle varie armi (1).......... 5
[13]--- 105
[14]Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali................ 5
[15]Maggiori generali d'artiglieria.......... 3
[16]Maggiori generali medici............. 3 10
[17]Maggiori generali commissari........... 2
[18]Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra e il Sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali (ad eccezione del direttore generale di Sanita' militare) o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonche' quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.
[19]Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre e' completo l'organico degli ufficiali generali, potra' rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si fara' nel grado e nella carica che gli possono competere.
[20]I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o piu' cariche o Comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.
[21]Le cariche di comandanti di divisione celere sono affidate a generali di divisione compresi nel totale dei generali di divisione di cui al presente art. 44, oppure per incarico temporaneo a generali di brigata compresi nel totale dei generali di brigata di cui pure al presente art. 44. Per tale incarico si prescinde dal disposto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 397. --------------- (1) La ripartizione di detti 5 generali fra le varie armi e' stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra. 2 3 5 22
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 20 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".
Il Regio D.L. 5 agosto 1927, n. 1539, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1375, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "fermo restando a 30 il numero dei generali di brigata di artiglieria previsto dall'art. 44".
Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2195
10Il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1930-VIII i maggiori generali medici di cui al secondo capoverso dell'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, saranno impiegati: a) uno, quale direttore della Scuola d'applicazione di sanita' militare con sede a Firenze; b) due a disposizione per studi relativi al funzionamento del servizio sanitario militare e ai vari rami della scienza medica e per ispezioni agli stabilimenti sanitari militari". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Avranno sede in Roma presso la Direzione generale di sanita' militare".
Il Regio D.L. 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1896, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che resta invariato il numero totale dei generali di cui all'art. 44 della legge predetta e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 1 novembre 1933 al 16 dicembre 2009
