Ordinamento del Regio esercito
Art. 5 — Comando del corpo di Stato Maggiore
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[1]Il Comando del corpo di Stato Maggiore e' retto dal Capo di Stato Maggiore generale. Il comandante in 2ª di detto corpo e' il Sottocapo di Stato Maggiore generale.
[2]Una legge speciale fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale, del Sottocapo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
