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[1]Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla presente legge, la facolta' del Ministro della guerra, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri ufficiali dei ruoli e gradi in cui si verificano eccedenze, potra' esercitarsi anche nei riguardi di ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato, ferme rimanendo tutte le altre condizioni indicate nel citato R. decreto-legge, ed e' estesa altresi' a quelle armi e corpi ed a quei gradi nei quali per effetto del presente ordinamento vengono a verificarsi nuove eccedenze.

[2]Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, anche per quanto concerne le nuove eccedenze, e' prorogato al 30 giugno 1926.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art53 · fonte del testo