Art. 56-ter
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((I capitani delle varie armi e corpi, dichiarati idonei, in dipendenza delle disposizioni del R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, al passaggio nel corpo di commissariato, saranno subito trasferiti nel corpo stesso anche in eccedenza dei posti di organico, e saranno tenuti in soprannumero fino a riassorbimento nei quadri a misura delle vacanze che si verificheranno. Alle eccedenze che potessero risultare in conseguenza di tale passaggio non saranno applicate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, e dell'art. 53 della presente legge, relative al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
