Art. 8 — Ufficiali generali per incarichi vari
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1933 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:
tolto: a) il 1°aiutante di campo generale di S. M. il Re;
tolto: b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
tolto: c) il comandante generale della Regia guardia di finanza;
tolto: d) il presidente del Tribunale supremo militare;
tolto: e) l'ispettore della fanteria ed il generale a lui addetto L'ispettore delle truppe celeri ed il generale a lui addetto, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;
tolto: f) il 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;
tolto: g) l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;
tolto: h) i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art8 · fonte del testo