Ordinamento del Regio esercito
Art. 8 — Ufficiali generali per incarichi vari
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Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:
- a)il 1°aiutante di campo generale di S. M. il Re;
- b)il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- c)il comandante generale della Regia guardia di finanza;
- d)il presidente del Tribunale supremo militare;
- e)l'ispettore dei bersaglieri, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore della cavalleria, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;
- f)il 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;
- g)l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;
- h)i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927
