Ordinamento del Regio esercito

Art. 8 — Ufficiali generali per incarichi vari

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Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:

  • a)il 1°aiutante di campo generale di S. M. il Re;
  • b)il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
  • c)il comandante generale della Regia guardia di finanza;
  • d)il presidente del Tribunale supremo militare;
  • e)l'ispettore dei bersaglieri, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore della cavalleria, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;
  • f)il 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;
  • g)l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;
  • h)i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art8 · fonte del testo