Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I tribunali militari sono:
tolto: 1°) un tribunale supremo militare;
tolto: 2°) dieci tribunali militari territoriali.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere costituite, in caso di necessita', sezioni di tribunale militare territoriale.
tolto: Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art31 · fonte del testo