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[1]I tribunali militari sono:

[2]1°) un tribunale supremo militare;

[3]2°) dieci tribunali militari territoriali.

[4]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere costituite, in caso di necessita', sezioni di tribunale militare territoriale.

[5]Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art31 · fonte del testo