Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
tolto: 1°) un comando;
tolto: 2°) compagnie di correzione;
tolto: 3°) carceri militari preventive;
tolto: 4°) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
tolto: 5°) un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.
tolto: Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle Carceri militari sussidiarie e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.
tolto: Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art32 · fonte del testo