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[1]I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
[2]1°) un comando;
[3]2°) compagnie di correzione;
[4]3°) carceri militari preventive;
[5]4°) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
[6]5°) un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.
[7]Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle Carceri militari sussidiarie e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.
[8]Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
