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[1]I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

[2]1°) un comando;

[3]2°) compagnie di correzione;

[4]3°) carceri militari preventive;

[5]4°) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

[6]5°) un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.

[7]Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle Carceri militari sussidiarie e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

[8]Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art32 · fonte del testo